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Con quali modalità vengono affidati i figli? |
L'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all'importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l'eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede di separazione è anche possibile l'affidamento congiunto o alternativo, potendosi applicare analogicamente l'art. 6 della L. 898/70 che disciplina l'affidamento dei figli in caso di divorzio.
Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
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